Garanzia sugli acquisti

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AleSSaNDRo
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Garanzia sugli acquisti

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Gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo disciplinano una garanzia (del venditore) che deve avere durata di almeno ventisei mesi (nel caso di prodotto usato le parti hanno però la facoltà di limitarla ad un anno) e che consiste nell’obbligo di riparazione o di sostituzione del prodotto difettoso (la legge afferma che detti rimedi andranno attuati in un "termine congruo", senza però determinare tale termine e precisa che dovrà darsi luogo al rimedio meno oneroso, ovvero, normalmente, la riparazione), o nell’ipotesi che dette operazioni non siano possibili, nella risoluzione del contratto, fatto sempre salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
E’ inoltre facoltà del compratore chiedere la riduzione del prezzo.
Per i difetti emersi nei primi 6 mesi dall'acquisto è disposta inoltre a favore del consumatore un'inversione dell'onere della prova: in tale periodo è cioè il venditore a dover provare che non sussiste un difetto di conformità e non il compratore a dover provare che il prodotto è difettoso.
Il compratore ha l’onere di segnalare il difetto entro 60 giorni dalla scoperta.
In ogni caso, la garanzia del venditore copre ogni parte del prodotto.

Alla garanzia prevista dalla legge si aggiunge normalmente (ma non necessariamente) la garanzia contrattualmente fornita dal produttore: poiché tale soggetto non ha obblighi di legge è dunque solo al contratto cui bisognerà fare riferimento per individuare il contenuto (potrebbero essere dunque escluse dalla garanzia talune parti del prodotto o determinati tipi di difetti), le modalità e la durata della garanzia stessa.

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